Sez. 2, Sentenza n. 1027 del 03/04/1968 (Rv. 332447 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI LAVORO RESE TRA PERSONE CONVIVENTI LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - ACCERTAMENTO DELLA CORRISPETTIVITA TRA LE PRESTAZIONI - NECESSITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI LAVORO RESE TRA PERSONE CONVIVENTI LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA - PRESUNZIONE DI GRATUITA - PROVA CONTRARIA - ACCERTAMENTO DELLA CORRISPETTIVITA TRA LE PRESTAZIONI - NECESSITA.*
Nel caso di prestazioni di lavoro rese tra persone conviventi legate da vincoli di parentela o di coniugio, specialmente quando esse non hanno riferimento all'Esercizio di un'impresa e si esauriscono in una convivenza con gli aspetti propri di vita comune familiare, per ritenersi superata la presunzione che siano prestate affectionis vel benevolentiae causa, non e sufficiente la circostanza della corresponsione di un compenso in natura o in danaro(rappresentando tale corresponsione piuttosto il risultato naturale del rapporto di convivenza, quale manifestazione di solidarieta affettiva e di mutua assistenza, anziche l'adempimento di un Obbligo scaturente da un rapporto giuridicamente vincolante)' ma e necessario accertare se le persone, tra cui si assume sussistere il rapporto di lavoro, abbiano inteso reciprocamente obbligarsi, per modo che, sussistendo tra le prestazioni dell'una e dell'altra un nesso sinallagmatico e funzionale, ciascuna delle due prestazioni si profili come causa dell'altra. Rilevante, in proposito, e l'indagine sul comportamento delle parti e sulle cause che hanno dato luogo alla convivenza. Conf. Alla sent. N. 1572-67, massima n. 328352.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)