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Sez. 3, Sentenza n. 6496 del 27/07/1987 (Rv. 454769 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PAGAMENTO DI UNA PROVVISIONALE IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - INCIDENZA SUL DIRITTO DI SURROGA DELL'ISTITUTO GESTORE DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454769-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - PAGAMENTO DI UNA PROVVISIONALE IN FAVORE DEL DANNEGGIATO - INCIDENZA SUL DIRITTO DI SURROGA DELL'ISTITUTO GESTORE DELL'ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO - ESCLUSIONE.*

Nel sistema della legge 24 dicembre 1969 n. 990 non è prevista alcuna eccezione al principio della salvaguardia del diritto di surroga dell'istituto gestore dell'Assicurazione sociale del danneggiato, previsto dall'art. 28, di guisa che, anche di fronte alla condanna al pagamento di una provvisionale in favore del danneggiato, l'assicuratore del responsabile non potrà sottrarsi agli adempimenti previsti dalla norma citata e non potrà opporre di aver provveduto al pagamento, sulla richiesta dell'assicurato, formulata ai sensi dell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. questa ultima norma dev'essere coordinata con la particolare disciplina dettata dalla legge 1969 n. 990, per cui la provvisionale potrà essere soddisfatta limitatamente alla eventuale eccedenza tra l'importo dell'accantonamento (operato ai sensi dell'art. 28 citato) a favore dell'istituto dell'Assicurazione sociale ed il massimale assicurato. (Conf 2205/85, mass n 440084).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)