Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 29/03/1985 (Rv. 440084 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DICHIARAZIONE DEL DANNEGGIATO DELLA SUSSISTENZA DI UN SUO DIRITTO A PRESTAZIONI DI ISTITUTO GESTORE DI ASSICURAZIONE SOCIALE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - DEROGHE O LIMITI IN CONSEGUENZA DELL'ASSEGNAZIONE AL DANNEGGIATO, DA PARTE DEL GIUDICE, DI UNA PROVVISIONALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - DICHIARAZIONE DEL DANNEGGIATO DELLA SUSSISTENZA DI UN SUO DIRITTO A PRESTAZIONI DI ISTITUTO GESTORE DI ASSICURAZIONE SOCIALE - OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - DEROGHE O LIMITI IN CONSEGUENZA DELL'ASSEGNAZIONE AL DANNEGGIATO, DA PARTE DEL GIUDICE, DI UNA PROVVISIONALE - INSUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'Obbligo dell'assicuratore, per il caso in cui il danneggiato dichiari di aver diritto a prestazioni di istituto gestore di Assicurazione sociale, di darne comunicazione all'istituto medesimo e di accantonare una somma idonea a coprire il suo credito (art. 28 della legge 24 dicembre 1969 n. 990) non trova deroghe o limiti quando il giudice civile o penale abbia assegnato al danneggiato stesso una provvisionale, con la conseguenza che l'immediata eseguibilità del relativo provvedimento nei confronti di detto assicuratore resta circoscritta all'eventuale eccedenza dell'importo assicurato rispetto a quello dell'indicato accantonamento.*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 24 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)