Sez. 3, Sentenza n. 843 del 25/01/1995 (Rv. 489918 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO) | Pagamento dell'indennizzo al danneggiato - Opponibilità all'ente gestore di assicurazione sociale - Esclusione - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE, ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E ASSICURAZIONE SOCIALE DEL DANNEGGIATO (RAPPORTO)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il pagamento dell'indennizzo al danneggiato non è opponibile dallo istituto assicuratore per la responsabilità civile, all'istituto gestore di assicurazione sociale, ove tale pagamento sia stato effettuato, ancorché in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi avvalere del diritto di surroga per il credito da prestazioni erogate o erogande al danneggiato stesso, suo assicurato, non essendo prevista nel sistema della legge n. 990 del 1969 alcuna eccezione al principio della salvaguardia del diritto di surroga dell'istituto gestore dell'assicurazione sociale del danneggiato sancito dall'art. 28 di detta legge.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)