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Sez. 5, Sentenza n. 19418 del 30/09/2015 (Rv. 636698 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | IRAP - Determinazione della base imponibile - Perdite su crediti - Corrispondenti oneri assicurativi - Indeducibilità.
Stato
decisa il 2015-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636698-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema d'IRAP, la base imponibile, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 446 del 1997, é determinata dalla differenza fra la somma delle voci classificabili nel valore della produzione di cui all'art. 2425, comma 1, lett. a), c.c., e la somma di quelle classificabili nei costi di produzione di cui alla successiva lettera b) ad esclusione delle perdite su crediti e delle spese per il personale dipendente. Ne consegue che, equivalendo, sul piano contabile, gli oneri assicurativi sostenuti dall'impresa per far fronte al rischio delle perdite su crediti alle perdite stesse, l'indeducibilità delle une non può trovare rimedio nella deducibilità degli altri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2425

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)