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Sez. 1, Sentenza n. 1316 del 17/03/1989 (Rv. 462170 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - ENTITÀ DELLA SANZIONE - MISURA MINIMA PREVISTA DALLA LEGGE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462170-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - INGIUNZIONE - ENTITÀ DELLA SANZIONE - MISURA MINIMA PREVISTA DALLA LEGGE - MOTIVAZIONE SPECIFICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di sanzioni amministrative, il provvedimento che determini la sanzione pecuniaria in misura corrispondente al minimo previsto dalla legge applicata non richiede una specifica motivazione in rapporto all'impiego dei criteri di applicazione delle sanzioni contemplati nell'art. 11 legge 24 novembre 1981, n. 869.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)