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Sez. L, Sentenza n. 2301 del 02/03/1998 (Rv. 513236 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Misura della sanzione pecuniaria - Determinazione nel giudizio di opposizione - Criteri ex art. 11 legge n. 689 del 1981- Valutazione complessiva - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513236-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

Nella sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 per la graduazione della sanzione, e in particolare quelli riguardanti le condizioni economiche degli ingiunti e la gravità delle violazioni, possono essere valutati complessivamente.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)