Sez. L, Sentenza n. 2301 del 02/03/1998 (Rv. 513236 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Misura della sanzione pecuniaria - Determinazione nel giudizio di opposizione - Criteri ex art. 11 legge n. 689 del 1981- Valutazione complessiva - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
Nella sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria i criteri indicati dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981 per la graduazione della sanzione, e in particolare quelli riguardanti le condizioni economiche degli ingiunti e la gravità delle violazioni, possono essere valutati complessivamente.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)