Sez. U, Sentenza n. 16214 del 28/12/2001 (Rv. 551339 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE | Ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare - Spese del procedimento - Compensazione - Reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. - Ammissibilità - Provvedimento adottato in seguito al reclamo - Opposizione ex art. 669 "septies" stesso codice - Legittimità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - IN GENERE
In tema di spese del procedimento cautelare, ed all'esito della pronuncia n.253 del 1994 della Corte costituzionale, gli artt. 669 "septies", comma terzo e seicentosessantanovesimo "terdecies" del codice di procedura civile vanno interpretati nel senso che, avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare con compensazione delle spese, è ammissibile il reclamo ai sensi del citato art. 669 "terdecies", mentre, avverso il provvedimento adottato sul reclamo (ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione dello stesso), è del pari legittima l'opposizione di cui all'art. 669 "septies", i cui termini iniziano a decorrere, rispettivamente, o dalla scadenza del termine per proporre il reclamo o dalla pronuncia, se resa in udienza, o dalla comunicazione dell'ordinanza del giudice del reclamo che rende definitiva la pronuncia sulle spese.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 669 septies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)