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Sez. 2, Sentenza n. 10236 del 09/07/1985 Ud. (dep. 06/11/1985) Rv. 170941 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DAI PREVENUTI NEL CORSO DELLE INDAGINI DI POLIZIA - VERBALIZZAZIONE SENZA LE GARANZIE PREVISTE DALLO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON IL DISPOSTO DELL'ART. 5 D.L. 21 MARZO 1978 N. 59 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170941-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DAI PREVENUTI NEL CORSO DELLE INDAGINI DI POLIZIA - VERBALIZZAZIONE SENZA LE GARANZIE PREVISTE DALLO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ - CONTRASTO CON IL DISPOSTO DELL'ART. 5 D.L. 21 MARZO 1978 N. 59 - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il disposto dell'art. 5 d.l. 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella legge 19 agosto 1978 n. 191 non contrasta con la legittimità della verbalizzazione delle dichiarazioni rese spontaneamente dai prevenuti nel corso delle indagini di polizia e raccolte senza le garanzie previste per l'interrogatorio dell'imputato, perché i casi ivi previsti si riferiscono ad informazioni assunte a richiesta della polizia e non a quelle spontaneamente fornite dai prevenuti, anche se colpiti da ordine o mandato di cattura. (Conf mass n 164873).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 bis, Decreto Legge 21/03/1978 num. 59 art. 5, Legge 18/05/1978 num. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)