Sez. 2, Sentenza n. 5681 del 27/02/1984 Ud. (dep. 15/06/1984) Rv. 164873 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DAI PREVENUTI NEL CORSO DELLE INDAGINI DI POLIZIA - VERBALIZZAZIONE SENZA LE GARANZIE PREVISTE PER L'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEAMENTE RESE DAI PREVENUTI NEL CORSO DELLE INDAGINI DI POLIZIA - VERBALIZZAZIONE SENZA LE GARANZIE PREVISTE PER L'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - LEGITTIMITÀ.*
È legittima la verbalizzazione delle dichiarazioni spontaneamente rese dai prevenuti nel corso delle indagini di polizia e raccolte a verbale senza le garanzie previste per l'interrogatorio dell'imputato, non potendosi certo escludere tali dichiarazioni dalla realtà processuale in un sistema che si basa sulla libera valutazione dei giudici di ogni elemento di prova a sfavore e a favore dello imputato purché non sia vietata dalla legge e si inquadri in un prudente e coerente insieme di argomenti, anche perché si può verificare frequentemente il caso che ogni ritardo porti ad ulteriori eventi la Azione criminosa e faccia disperdere o inquinare le prove, producendo delle conseguenze che, data l'introduzione nel sistema penale della notevole Rilevanza, agli effetti della quantificazione della pena in vari reati di particolare gravità, della dissociazione operosa e fattiva, potrebbero negativamente ricadere non solo sulla possibilità di condurre indagini soddisfacenti, ma anche di beneficiare di tali atteggiamenti di dissociazione o almeno di non subire le conseguenze di eventi ingravescenti. Nè con la legittimità delle dette verbalizzazioni contrasta il disposto dell'art. 225 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 5 del d.l. 21 marzo 1978 n. 59 convertito nella legge 19 agosto 1978 n. 191 perché i casi ivi previsti si riferiscono a informazioni assunte a richiesta della polizia giudiziaria e non a quelle spontaneamente fornite dai prevenuti, anche se colpiti da ordine o mandato di cattura.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)