Sez. 1, Sentenza n. 100 del 08/01/1998 (Rv. 511367 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione - Concetto di attivo realizzato - Liquidità comunque acquisita - Portata - Parte di prezzo di immobile gravato da ipoteca, versato dall'acquirente direttamente all'istituto di credito fondiario - Inclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Nel concetto di "attivo realizzato" di cui al D.M. 28 luglio 1992 deve comprendersi tutta la liquidità comunque acquisita, considerando le attività del curatore che si siano comunque tradotte in un risultato utile per i creditori. Consegue che deve considerarsi attivo realizzato anche quella parte di prezzo che l'acquirente di immobili gravati da ipoteca per mutuo fondiario è tenuto a versare direttamente all'istituto di credito senza attendere la graduazione, oppure quella parte di prezzo per il cui pagamento l'acquirente contrae con l'istituto creditore mutuo di importo equivalente al credito dallo stesso vantato nei confronti del fallito.
Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)