Sez. 1 - , Ordinanza n. 14631 del 06/06/2018 (Rv. 648939 - 02)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO | Liquidazione del compenso del curatore – Inclusione nell’attivo realizzato del valore dell’immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario – Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - COMPENSO
Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex art. 39 l.fall., non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal d.m. n. 30 del 2012, il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia del 2012 num. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)