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Sez. 2, Sentenza n. 4262 del 22/09/1978 (Rv. 393911 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - CONTESTUALE IMPEGNO DEL VENDITORE A PORVI RIMEDIO - EFFETTI - NOVAZIONE DELL'OBBLIGO DI GARANZIA - CONSEGUENZE - TERMINI EX ART 1495 COD CIV - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1978-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393911-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - CONTESTUALE IMPEGNO DEL VENDITORE A PORVI RIMEDIO - EFFETTI - NOVAZIONE DELL'OBBLIGO DI GARANZIA - CONSEGUENZE - TERMINI EX ART 1495 COD CIV - INAPPLICABILITA.*

Qualora il venditore non solo riconosca i vizi della cosa compravenduta, ma si impegni, nei confronti del compratore, a porvi rimedio, si verifica una novazione dell'originario Obbligo di garanzia, il quale viene sostituito da un debito distinto ed autonomo, svincolato dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art 1495 cod civ. (V 617/77, mass n 384174).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)