Sez. 2, Sentenza n. 617 del 11/02/1977 (Rv. 384174 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE - RICONOSCIMENTO DEI VIZI O DELLA MANCANZA DI QUALITA E IMPEGNO DEL VENDITORE DI PORVI RIMEDIO - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE AUTONOMA SOSTITUTIVA DI QUELLA ORIGINARIA DI GARANZIA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - ORDINARIA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE - RICONOSCIMENTO DEI VIZI O DELLA MANCANZA DI QUALITA E IMPEGNO DEL VENDITORE DI PORVI RIMEDIO - CONSEGUENZE - OBBLIGAZIONE AUTONOMA SOSTITUTIVA DI QUELLA ORIGINARIA DI GARANZIA - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - ORDINARIA.*
Il principio secondo cui, in caso di vizi o di Mancanza di qualita della cosa venduta, l'acquirente non puo valersi dell'Azione di esatto adempimento e dell'eccezione di inesatto adempimento alternativamente con le azioni di risoluzione o quanti minoris, anche in caso di colpa del venditore e pur entro i termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art 1495 cod civ, riferendosi alle specifiche azioni previste per la vendita dagli artt 1490 e segg cod civ in favore del compratore, e escluso allorche l'Azione proposta dallo acquirente non si fondi sul contratto di compravendita ma su un'obbligazione del venditore autonoma rispetto a quel negozio, in particolare allorche sia basata sul riconoscimento che il venditore abbia fatto dei vizi della cosa venduta o della Mancanza, in essa, di qualita promesse, e sull'impegno che egli abbia assunto, verso la controparte, di porvi rimedio, riconoscimento ed impegno i quali danno vita ad una nuova, autonoma, obbligazione, sostitutiva di quella originaria di garanzia. Nell'esposta ipotesi, inoltre, l'Azione non e soggetta ai termini ed alle condizioni stabilite dall'art 1495 citato ma unicamente ai termini ed alle regole che disciplinano la prescrizione ordinaria. (V 2471/74, mass n 380892; (V 1627/73, mass n 364578).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)