Sez. 5, Sentenza n. 14851 del 20/03/2026 Ud. (dep. 23/04/2026) Rv. 289893-01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE | Volontà punitiva desunta dalla costituzione di parte civile antecedente al d.lgs. n. 150 del 2022 - Influenza delle successive vicende del giudizio o dalla eventuale regressione dello stesso alle fasi precedenti - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE
In tema di condizioni di procedibilità, la volontà punitiva della persona offesa, una volta che sia stata manifestata attraverso la costituzione di parte civile, e non vi sia stata remissione, conserva la sua efficacia indipendentemente dalle successive vicende del giudizio o dall'eventuale regressione dello stesso alle fasi precedenti, al pari di quanto avviene nelle ipotesi in cui detta volontà sia stata manifestata attraverso un atto extraprocessuale, posto che la querela ha natura mista, non solo processuale, ma anche sostanziale. (Nella fattispecie, le persone offese si erano costituite parte civile per il delitto di minaccia grave prima dell'entrata in vigore del d.lgs 10 aprile 2018,n. 36, che ne ha previsto la perseguibilità a querela, e la persistenza della volontà punitiva è stata ravvisata nonostante la declaratoria di nullità della sentenza di condanna resa in primo grado e il successivo nuovo esercizio dell'azione penale dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina).
Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2018 num. 36 art. 1, Decreto Legisl. 10/10/2018 num. 36 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)