Sez. 3, Sentenza n. 27147 del 09/05/2023 Ud. (dep. 22/06/2023) Rv. 284844 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE | Reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti procedibili a querela per effetto dell'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni.
AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Decreto Legisl. 10/04/2018 num. 36 art. 12 com. 2, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B E PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)