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Sez. 1, Sentenza n. 26575 del 14/05/2024 Ud. (dep. 05/07/2024) Rv. 286741-01

AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE | Reato divenuto perseguibile a querela per effetto della cd. riforma "Cartabia" - Costituzione di parte civile non revocata - Equivalenza a querela - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286741-01

AZIONE PENALE - QUERELA - IN GENERE

La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità dei reati che il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha reso perseguibili a querela, posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione (Fattispecie relativa a parte civile che non aveva depositato le proprie conclusioni nel giudizio di appello, definito dopo l'entrata in vigore della cd. riforma "Cartabia").

Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. I) CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)