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Sez. L, Sentenza n. 6070 del 05/07/1997 (Rv. 505757 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Requisizione d'azienda - Estinzione dei rapporti di lavoro con l'imprenditore assoggettato al provvedimento - Esclusione - Intermediazione abusiva di manodopera - Costituzione di rapporto alle dipendenze del soggetto temporaneamente affidatario dell'azienda (ex art. 1 legge n. 1369 del 1960) - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie relativa a requisizione aziendale disposta dal Consorzio autonomo del Porto di Genova.
Stato
decisa il 1997-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505757-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

In ipotesi di requisizione di azienda si verifica il solo temporaneo trasferimento dell'intera organizzazione aziendale nella sua integrità, comprensiva anche dell'elemento personale, e non si determina l'estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda requisita con l'imprenditore che ha subito la requisizione, che rimangono in vita, ancorché quiescenti per la sopravvenuta impossibilità della loro esecuzione durante il periodo della requisizione. Correlativamente, non è configurabile la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato diretto con il soggetto temporaneamente affidatario dell'esercizio dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, non svolgendo l'imprenditore che ha subito la requisizione un ruolo di mera intermediazione della manodopera, e non essendo identificabile una esecuzione di mere prestazioni di lavoro. (Nella specie, il Consorzio autonomo del Porto di Genova - a cui è succeduta la relativa Autorità portuale - aveva costituito nel suo interno una Gestione speciale, per la temporanea gestione dei servizi portuali relativi ai traffici mediante "container", già affidati in concessione alla società assoggettata alla requisizione in questione; la S.C., sulla base dei riportati principi, ha confermato la sentenza di merito, impugnata dai soli lavoratori, che aveva rigettato la loro domanda di accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro diretto con il consorzio portuale, ma aveva accolto la domanda subordinata diretta al riconoscimento per il periodo in questione del trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti consortili, in base ad un'applicazione analogica dell'art. 3 della legge n. 1369 del 1960).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 23/10/1960 num. 1069 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1069 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)