Sez. L, Sentenza n. 672 del 25/01/1999 (Rv. 522606 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Ambito di applicazione - Trasferimento d'azienda avvenuto in forza di provvedimento autoritativo - Configurabilità - Esclusione - Direttiva comunitaria n. 77/187 - Violazione - Esclusione - Fattispecie relativa a requisizione aziendale disposta dal Consorzio Autonomo del Porto di Genova.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Non è applicabile l'art. 2112 cod. civ. nei casi in cui il trasferimento d'azienda derivi non da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori. L'interpretazione è avvalorata dalla esistenza di numerose norme (art. 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 legge 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 legge 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 legge 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 DPR 29 marzo 1973 n.156, art. 72 legge 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 legge 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 legge 5 gennaio 1994 n.36, art. 19 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi. Nè l'interpretazione confligge con la Direttiva comunitaria 77/187 che si applica "ai trasferimenti di imprese in seguito a cessione contrattuale o a fusione", stante anche l'esistenza di una proposta di Direttiva che estende le disposizioni ai trasferimenti attuati tramite provvedimento amministrativo. (Nella specie, il Consorzio autonomo del Porto di Genova - a cui è succeduta la relativa Autorità portuale - attraverso varie ordinanze si era riappropriato temporaneamente della gestione dei servizi portuali relativi ai traffici mediante "container", già affidati in concessione a società privata; la S.C., sulla base dei riportati principi, ha confermato, correggendo la motivazione, la sentenza di merito, impugnata dai soli lavoratori, che aveva rigettato la domanda di applicazione dell'art. 2112 cod. civ. e dell'art. legge 23 ottobre 1960 n. 1369, avendo ravvisato non l'esecuzione di mere prestazioni di manodopera ma il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)