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Sez. L, Sentenza n. 3508 del 24/05/1986 (Rv. 446451 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MINACCE, INGIURIE INTIMIDAZIONI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI CHE NON INTENDONO PARTECIPARE ALLO SCIOPERO - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA.*
Stato
decisa il 1986-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446451-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - MINACCE, INGIURIE INTIMIDAZIONI NEI CONFRONTI DI LAVORATORI CHE NON INTENDONO PARTECIPARE ALLO SCIOPERO - SUSSISTENZA DELLA GIUSTA CAUSA.*

Esula dai limiti propri del diritto di sciopero e costituisce giusta causa di licenziamento la condotta del lavoratore - tenuta in occasione di uno sciopero - che sia volta contro l'organizzazione aziendale in modo da impedirne il funzionamento mediante Atti che non si limitino alla persuasione o all'incitamento a scioperare ovvero alla critica rivolta a chi invece rifiuti di aderire all'agitazione, ma travalichino in minacce, ingiurie, intimidazioni nei confronti di altri lavoratori i quali intendano continuare a svolgere le loro mansioni. (V 1833/81, mass n 412524; (V 63/75, mass n 373208).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)