diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 63 del 10/01/1975 (Rv. 373208 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ATTIVITA DI PERSUASIONE DI ALTRI LAVORATORI ALLO SCIOPERO E RIMPROVERO DI LAVORATORI NON SCIOPERANTI - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RIMPROVERO IN FORMA INGIURIOSA DI LAVORATORI NON SCIOPERANTI - - RILEVANZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373208-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - ATTIVITA DI PERSUASIONE DI ALTRI LAVORATORI ALLO SCIOPERO E RIMPROVERO DI LAVORATORI NON SCIOPERANTI - GIUSTA CAUSA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RIMPROVERO IN FORMA INGIURIOSA DI LAVORATORI NON SCIOPERANTI - - RILEVANZA - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Non integra, di per se stesso, una giusta causa di licenziamento in tronco, ai sensi dell'art 2119 cod civ, attenendo all'Esercizio del diritto di sciopero, il comportamento del prestatore d'opera consistente nel persuadere altri a scioperare o nel muovere critiche o rimproveri ad un dipendente che ha rifiutato di aderire allo sciopero. Ove, poi, tali rimproveri abbiano assunto Forma ingiuriosa, il rilievo di tale ulteriore circostanza, quale causa giustificatrice del licenziamento in tronco, deve essere individuato, inquadrando la circostanza medesima nell'ambiente di lavoro e nell'atmosfera del particolare periodo in cui essa si verifico e valutandola, altresi, alla stregua degli effetti specificamente prodotti e delle reazioni suscitate nel dipendente vittima dell'ingiuria.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)