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Sez. 3, Sentenza n. 2194 del 28/05/1977 (Rv. 385912 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - GIUOCO DEL LOTTO - CONCORSI PRONOSTICI - ENALOTTO - REGOLAMENTO - NATURA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI - ACCETTAZIONE DEL PARTECIPANTE - EFFETTUAZIONE DELLA GIOCATA - SUFFICIENZA - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - NECESSITA DI APPROVAZIONE SCRITTA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1977-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385912-01

GIUOCO E SCOMMESSA - GIUOCO DEL LOTTO - CONCORSI PRONOSTICI - ENALOTTO - REGOLAMENTO - NATURA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI - ACCETTAZIONE DEL PARTECIPANTE - EFFETTUAZIONE DELLA GIOCATA - SUFFICIENZA - CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA RESPONSABILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - NECESSITA DI APPROVAZIONE SCRITTA - INSUSSISTENZA.*

Le norme del regolamento del concorso pronostici 'enalottò, predisposte dall'ente gestore del concorso medesimo ed approvate dalla competente autorita governativa, hanno natura di clausole contrattuali, che vengono accettate dal partecipante al concorso con il solo fatto dell'effettuazione della giocata, presso gli uffici di zona di detto ente, ovvero presso i ricevitori autorizzati. Tale principio opera anche con riguardo alle clausole limitative della responsabilita dell'ente gestore e dei ricevitori autorizzati ai soli casi di dolo e colpa grave (nella specie, per smarrimento delle 'schedine-pronosticò), le quali, pertanto, spiegano efficacia contrattuale nei rapporti con il giocatore, senza necessita di approvazione per iscritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1703, Cod. Civ. art. 1709, Cod. Civ. art. 1935, DM 29/10/1957 art. 11, DM 29/10/1957 art. 15, DM 29/10/1957 art. 18, DM 29/10/1957 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)