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Sez. L, Sentenza n. 12816 del 01/12/1992 (Rv. 479822 - 01)

Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo | Rilevanza ai fini dell'accertamento della natura artigiana o no dell'impresa - Limiti - Prevalenza del lavoro personale del titolare - Estremo caratterizzante - Valutazioni del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479822-01

Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo

La configurabilità di un'impresa artigiana, ai sensi dell'art. 2983 cod. civ. e delle norme (meramente integrative) della legge 25 luglio 1956 n. 860, si caratterizza, in particolare, per la prevalenza del lavoro personale del titolare, mentre l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane ha carattere meramente indiziario (non già costitutivo, come invece previsto dalla successiva legge 8 agosto 1985 n. 443) ai fini dell'accertamento della natura artigiana o no dell'impresa medesima, il quale è riservato al giudice del merito e si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 6, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)