Sez. L, Sentenza n. 9491 del 08/09/1995 (Rv. 493960 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE | Disciplina "ex lege" n.860 del 1956 vigente fino alla legge n. 443 del 1985 - Natura artigiana delle imprese - Accertamento esclusivo del giudice del merito - Criteri - Funzioni - Applicabilità della normativa sui rapporti di lavoro con i dipendenti ed inquadramento contributivo - Inclusione - Istituzioni di un albo e di un'apposita commissione - Influenza sul predetto accertamento giudiziale - Esclusione - Conseguenze.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - IN GENERE
Con riferimento alla disciplina delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956 n. 860 (e prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985 n. 443), il principio per cui la valutazione circa la natura artigiana di un'impresa è riservata al giudice del merito, il quale deve accertare, a tal fine, se, in concreto, essa si fondi sull'attività prevalentemente personale del titolare, avendo in proposito valore meramente indiziario l'iscrizione dell'impresa nell'apposito albo, vale sia quando la natura di essa sia in contestazione ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ai rapporti di lavoro con i dipendenti, sia ai fini dell'inquadramento contributivo, atteso che la citata legge n. 860 del 1956 non distingue le due situazioni; in base al suddetto principio l'istituzione di un albo e di un'apposita commissione, alla quale è demandato il compito di provvedere all'iscrizione delle imprese artigiane nell'albo stesso (o alla loro cancellazione) non preclude al giudice, in caso di non ricorrenza dei requisiti per l'iscrizione, di disapplicare l'atto stesso ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)