Sez. L, Sentenza n. 5354 del 16/05/1995 (Rv. 492277 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Efficacia costitutiva "ex lege" n. 443 del 1985 - Natura dichiarativa nel periodo anteriore - Conseguenze - Disapplicazione da parte del giudice ordinario - Ammissibilità.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
L'iscrizione dell'impresa nell'albo delle imprese artigiane, sulla base dell'accertamento effettuato dalla Commissione provinciale dell'artigianato - che, con l'entrata in vigore della legge n. 443 del 1985, ha assunto efficacia costitutiva - aveva, durante la vigenza della legge n. 860 del 1956, natura dichiarativa (salvo che ai fini di alcune agevolazioni tributarie), con conseguente possibilità di disapplicazione da parte del giudice ordinario, tenuto a riconoscere o a negare la qualifica di impresa artigiana esclusivamente in funzione dei requisiti fissati dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 08/08/1985 num. 443 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)