Sez. 1, Sentenza n. 36133 del 09/06/2004 Cc. (dep. 09/09/2004) Rv. 229848 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius" | Giudizio di rinvio - Operatività - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - divieto di "reformatio in peius"
Il divieto di reformatio in peius, previsto dall'art. 597 cod. proc.pen., non opera nel giudizio di rinvio qualora venga annullata un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza, in quanto, vertendosi in ipotesi di primo e unico grado di merito, a seguito dell'annullamento integrale non si verifica alcuna preclusione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)