Sez. 5, Sentenza n. 48786 del 28/05/2013 Cc. (dep. 05/12/2013) Rv. 258659 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI | Magistratura di Sorveglianza - Tribunale - Appello avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza - Divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Fattispecie - Applicabilità.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI
Il divieto di "reformatio in peius", previsto dall'art. 597, comma terzo, cod. proc. pen., ha carattere generale e trova quindi applicazione anche nei procedimenti in cui il Tribunale di sorveglianza svolge funzioni di giudice d'appello. (Fattispecie in cui il Tribunale, pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dal solo imputato avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato eseguibile la misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello stato, aveva sostituito la stessa con quella più grave della assegnazione ad una casa di lavoro).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 680, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 688, Cod. Pen. art. 199, Cod. Pen. art. 213 CORTE COST., Cod. Pen. art. 215 CORTE COST., Cod. Pen. art. 216 CORTE COST., Cod. Pen. art. 235 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)