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Sez. L, Sentenza n. 3027 del 23/06/1989 (Rv. 463205 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PROFESSIONISTA NON ISCRITTO NELL'ALBO DEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO - NULLITÀ - CARATTERE ASSOLUTO ED INSANABILE.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463205-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE - PROFESSIONISTA NON ISCRITTO NELL'ALBO DEL DISTRETTO DEL GIUDICE ADITO - NULLITÀ - CARATTERE ASSOLUTO ED INSANABILE.*

La sottoscrizione dell'atto introduttivo del giudizio (anche davanti a pretore) ad opera di un professionista non iscritto in un albo di procuratori del distretto ne comporta la nullità assoluta ed insanabile, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, data la sua attinenza alla Costituzione del rapporto processuale, in quanto la sottoscrizione dell'atto integra un requisito essenziale dell'atto stesso e fa fede della sua provenienza. (Conf 2265/84, mass n 434315, sulla prima parte; (Conf 1300/83, mass n 426086; (Conf 1032/83, mass n 425801).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)