Sez. L, Sentenza n. 1946 del 24/03/1984 (Rv. 434030 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AI DIPENDENTI DEGLI ENTI INDICATI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 336/ 1970 - LIQUIDAZIONE - COMPUTO DELL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AI DIPENDENTI DEGLI ENTI INDICATI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 336/ 1970 - LIQUIDAZIONE - COMPUTO DELL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CRITERI - FATTISPECIE IN TEMA DI INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DEGLI ENTI LOCALI.*
Ai fini della Determinazione dell'indennità di buonuscita relativa all'anzianità figurativa di sette o dieci anni riconosciuta dal secondo comma dell'art. 3 della legge n. 336 del 1970 ai dipendenti dello stato ex combattenti ed assimilati ed estesa al personale dipendente indicato dall'art. 4 della stessa legge, il riferimento all'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (sul trattamento previdenziali dei dipendenti statali) operato dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 è inteso a stabilire criteri di liquidazione, per quanto attiene all'aliquota del computo e alla Determinazione della stessa base di calcolo (un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio annuo o paga o retribuzione) eguali per tutti i dipendenti ammessi a godere del beneficio, con conseguente esclusione dei criteri di liquidazione, più o meno favorevoli, degli ordinamenti delle varie amministrazioni di appartenenza dei dipendenti medesimi. Pertanto, in tema di indennità premio di servizio per i dipendenti degli enti locali, il criterio di calcolo ("un quindicesimo" ecc.) previsto dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152 è utilizzabile soltanto in relazione agli anni di effettivo servizio e non anche in relazione agli anni di anzianità figurativa, per i quali va invece applicato il sistema di calcolo previsto dall'art. 1 del citato d.P.R. del 1965. (Conf 155/83, mass n 424979; (Conf 151/83, mass n 424968; (Conf 5972/82, mass n 423719, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)