Sez. L, Sentenza n. 155 del 10/01/1983 (Rv. 424979 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DI ANZIANITÀ SPETTANTE AI DIPENDENTI DEGLI ENTI INDICATI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 336/1970 - LIQUIDAZIONE - COMPUTO DELL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CRITERI.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ DI BUONUSCITA O DI PREVIDENZA O DI ANZIANITÀ SPETTANTE AI DIPENDENTI DEGLI ENTI INDICATI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 336/1970 - LIQUIDAZIONE - COMPUTO DELL'ANZIANITÀ CONVENZIONALE - CRITERI.*
A norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge n. 824 del 1971, che richiama l'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (sul trattamento previdenziale dei dipendenti statali), l'aliquota di computo dell'anzianità convenzionale, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita o di previdenza, o dell'indennità di anzianità comunque denominata, spettante ai dipendenti (ex combattenti ed assimilati) degli enti indicati dall'art. 4 della legge n. 336 del 1970, è pari ad un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile. (nella specie, è stato respinto il motivo di ricorso dell'i.N.A.D.e.L. secondo cui, anche per gli anni di anzianità convenzionale, l'indennità premio di servizio avrebbe dovuto essere computata, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968 n. 152, recante nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali, sulla base di un quindicesimo - anziché di un dodicesimo - dell'80% della retribuzione). (V 4336/82, mass n 422312; (V 3956/82, mass n 421911; (V 3411/82, mass n 421386; (V 6092/81, mass n 416879; (V 2439/81, mass n 413213; (V 5736/80, mass n 409575; (V 5735/80, mass n 409573).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 4 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 1, Legge 09/10/1971 num. 824 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)