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Sez. L, Sentenza n. 3797 del 07/06/1986 (Rv. 446646 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIRITTO DELLO APPRENDISTA A RICEVERE L'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE - ELEMENTO ESSENZIALE.*
Stato
decisa il 1986-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446646-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - DIRITTO DELLO APPRENDISTA A RICEVERE L'INSEGNAMENTO PROFESSIONALE - ELEMENTO ESSENZIALE.*

L'apprendistato (che è configurabile anche nel campo dell'attività impiegatizia) consiste in uno speciale rapporto di lavoro caratterizzato non solo dall'insegnamento professionale svolto nell'interesse dell'apprendista, ma anche dal diritto di quest'ultimo a ricevere tale insegnamento correlativamente all'Obbligo del datore di lavoro di impartirlo o di farlo impartire, allo scopo di far conseguire all'apprendista, del quale intanto utilizza l'opera, la capacità tecnica necessaria per diventare lavoratore qualificato. Pertanto non è configurabile tale speciale rapporto ove risultino accertate la carenza dell'essenziale elemento didattico e l'esistenza in concreto di un comune rapporto di lavoro subordinato, ancorché caratterizzato da prestazioni lavorative di limitata entità. (V 2053/85, mass n 439956; (V 7445/83, mass n 432058).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2130, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)