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Sez. 3, Sentenza n. 5910 del 01/03/1983 Ud. (dep. 23/06/1983) Rv. 159606 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DEL REATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159606-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - DECRETO DI CITAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE - MANCATA INDICAZIONE DELLA DATA E DEL LUOGO DEL REATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La mancata indicazione nel decreto di citazione del luogo e della data del commesso reato, contestato esaurientemente in tutti gli altri suoi estremi all'imputato, il quale abbia dimostrato di essere pienamente edotto del tempo e del luogo cui è riferito il fatto in accusa, non comporta quella incertezza assoluta sui fatti determinanti la imputazione, che, a norma dell'art. 412 cod. proc. pen., è causa di nullità del decreto di citazione. (V mass n 151041; (V mass n 150131; (V mass n 147296; (V mass n 152913; (Conf mass n 150122).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 412 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)