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Sez. 3, Sentenza n. 10589 del 21/10/1993 (Rv. 484058 - 01)

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare | Ricorso per cassazione - Termini di notificazioni e di deposito.
Stato
decisa il 1993-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484058-01

Notariato - Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai - Processo disciplinare

A norma degli artt. 154 comma secondo, 155 e 156 legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 273 comma secondo R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, l'impugnazione per cassazione avverso la sentenza di appello, che pronuncia in materia di applicazione di sanzioni disciplinari ad un notaio, deve essere proposta entro trenta giorni dalla sua notificazione e nello stesso termine a pena d'inammissibilità il ricorso deve essere depositato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)