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Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 16/07/1997 (Rv. 506053 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ricorso per Cassazione - Adempimenti formali - Notifica e deposito del ricorso - Termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata - Inosservanza - Conseguenze - Notifica tardiva - Inammissibilità del ricorso - Sussistenza - Deposito tardivo - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506053-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

Gli adempimenti formali del deposito e della notifica, essenziali al perfezionamento formale del ricorso per Cassazione presentato da un notaio nell'ambito di un processo disciplinare instauratosi a suo carico ex artt. 142 ss. della legge n. 89 del 1913, devono ritenersi diversamente disciplinati, sotto il profilo dell'onere del rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata - con conseguente diversità di sanzione processuale - a seconda che il mancato rispetto del detto termine riguardi la notifica del ricorso (a ciò conseguendo la declaratoria di inammissibilità del gravame) ovvero il deposito dello stesso (del quale nessuna norma impone una relazione di necessaria conseguenzialità temporale rispetto alla notifica, come si argomenta dagli artt. 155 e 156 della legge notarile), deposito che, costituendo un adempimento meramente strumentale rispetto alla notifica (sia sotto il profilo della trasmissione degli atti al giudice "a quo", sia sotto quello del controllo della tempestiva notifica del ricorso), se eseguito fuori termine, integrerà una ipotesi di mera irregolarità nelle forme degli adempimenti procedurali, non idonea a vulnerare l'idoneità dell'atto di gravame a dare impulso alla relativa fase di impugnazione. (Nella specie, rilevata la tempestività della notifica del ricorso, e la tempestività di un deposito che, peraltro, conteneva non l'atto notificato, ma soltanto l'originale del ricorso ancora da notificare, la S.C., rilevata la esistenza del successivo deposito - fuori termine - del ricorso notificato, ha enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)