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Sez. 3, Sentenza n. 12503 del 04/12/1995 (Rv. 494932 - 01)

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE | Ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello - Proposizione e deposito - Termine di trenta giorni - Decorrenza.
Stato
decisa il 1995-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494932-01

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - PROCESSO DISCIPLINARE

A norma degli artt. 154, comma secondo, 155 e 156 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e dell'art. 273, secondo comma, del R.D. 10 settembre 1914 n. 1326, l'impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello, che pronuncia in materia di applicazione di sanzioni disciplinari ad un notaio, deve essere proposta entro trenta giorni dalla sua notificazione e nello stesso termine, a pena di inammissibilità, il ricorso deve essere depositato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 16/02/1913 num. 89 art. 154, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 155, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 156, Regio Decr. 10/09/1914 num. 1326 art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)