Sez. 6, Sentenza n. 29564 del 10/06/2003 Cc. (dep. 15/07/2003) Rv. 226222 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Deducibilità di cause di inefficacia della misura diverse da quelle previste dall'art 309 comma 5 e 9 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall'art. 309 cod. proc. pen. e nel successivo giudizio di Cassazione non sono deducibili, né rilevabili d'ufficio, questioni di inefficacia della misura diverse da quelle concernenti l'inosservanza dei termini stabiliti dai commi 5 e 9 dello stesso articolo. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la questione relativa all'inefficacia dell'interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. per la dedotta illegittimità del provvedimento di divieto di colloqui coi difensori emesso di violazione dell'art. 104 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 104, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)