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Sez. 4, Sentenza n. 12995 del 05/02/2016 Cc. (dep. 31/03/2016) Rv. 266294 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Cause di inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o invalidità dell'interrogatorio - Deducibilità nel procedimento di riesame - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266294-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La questione inerente all'inefficacia della misura coercitiva per asserita mancanza, tardività o, comunque, invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 cod. proc. pen., non è deducibile, né rilevabile d'ufficio, nel procedimento di riesame che è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e non anche di quelli incidenti sul protrarsi della sua applicazione. (In motivazione la Corte di cassazione ha affermato che tale questione, operando sul diverso piano della persistenza della misura cautelare, ne determina l'estinzione automatica che deve esser disposta dal giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 306 cod. proc. pen., appellabile ex art. 310 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)