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Sez. 3, Sentenza n. 9777 del 01/10/1993 (Rv. 483856 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Fidejussione "omnibus" - Indeterminatezza dell'oggetto - Nullità del contratto - Deduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità - Inammissibilità - Limiti - Sopravvenienza della legge n. 154 del 1992 - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483856-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere

La questione dell'indeterminatezza dell'oggetto della così detta fideiussione "omnibus", come causa di nullità del relativo contratto, non può essere, per la prima volta, sollevata nel giudizio di legittimità, ove non sia stata dedotta nelle pregresse fasi di merito, implicando accertamenti di fatto, non rilevando in contrario né il principio della rilevabilità di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, della nullità del contratto stesso, il quale presuppone, pur sempre, per la sua operatività, la suddetta tempestiva deduzione, quanto meno, dei presupposti della nullità stessa, né l'invocazione della sopravvenuta legge 17 febbraio 1992, n. 154 - priva, peraltro, di efficacia retroattiva - sia perché la sua applicabilità nella detta sede di legittimità presupporrebbe, a sua volta, la rituale formulazione della questione nel pregresso grado del giudizio di merito, implicando, rispetto alla disciplina previgente, una modificazione dei termini della controversia anche in ordine agli elementi di fatto, sia perché la stessa verifica di siffatta applicabilità, atteso il carattere innovativo ed additivo della nuova disciplina, si articola di necessità in un accertamento di merito precluso nella ripetuta sede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 17/02/1992 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)