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Sez. L, Sentenza n. 6333 del 30/03/2004 (Rv. 571673 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L. | Indennità premio servizio - Interessi e rivalutazione monetaria - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571673-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - TUTELA E SICUREZZA SOCIALE - I.N.A.D.E.L.

Ai sensi dell'art. 442 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, applicabile ai crediti divenuti esigibili prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina prevista dall'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, il credito previdenziale relativo all'indennità premio di servizio deve essere rivalutato, con l'aggiunta degli interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del centoventesimo giorno, dalla data del collocamento a riposo ovvero con la data, precedente, dell'eventuale provvedimento, emesso dall'INADEL, non satisfattivo del credito, fermo restando che l'obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell'ente previdenziale a prescindere dall'esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che ai fini l'indicizzazione del credito previdenziale estinto in ritardo rispetto alla sua data di maturazione non rileva la sussistenza di una colpa debitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 7, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)