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Sez. L, Sentenza n. 16528 del 21/08/2004 (Rv. 576064 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Rivalutazione ed interessi - Crediti previdenziali - Decorrenza.
Stato
decisa il 2004-08-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576064-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale N. 156 del 1991 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 442 cod. proc. civ.), sui crediti previdenziali vanno riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza non dalla data di maturazione del diritto (come per i crediti di lavoro) ma dalla data di verificazione delle condizioni di legale responsabilità dell'ente previdenziale (e cioè alla data del provvedimento di reiezione della domanda o alla scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione della medesima senza che l'istituto si sia pronunciato oppure, ove la domanda non sia richiesta, alla scadenza del centoventesimo giorno dalla maturazione del diritto), salvo il disposto dell'art. 16, comma 6, legge n. 412/91.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)