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Sez. 1, Sentenza n. 10615 del 13/12/1994 (Rv. 489143 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Imprenditore esercente attività agricola e commerciale - Dichiarazione di inizio dell'attività agricola e richiesta di applicazione del regime normale - Presentazione nel corso dell'anno - I.V.A. assolta in tale anno sugli acquisti inerenti l'esercizio dell'attività agricola - Detraibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489143-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di I.V.A., l'imprenditore, esercente attività agricola e commerciale, non può portare in detrazione l'I.V.A. assolta sugli acquisti inerenti l'esercizio dell'attività agricola, ancorché nel corso dell'anno abbia presentato dichiarazione di inizio di tale attività (già da tempo esercitata unitamente all'altra) e contestuale richiesta di applicazione del regime normale in sostituzione di quello agevolato. Infatti, costituendo il regime agevolato (preclusivo delle detrazioni) il regime ordinario per l'agricoltura - senza possibilità di applicazione unitaria e cumulativa della imposta ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, nella ipotesi di esercizio con altre attività - ed operando la opzione per il regime normale, effettuata ai sensi dell'art. 34 del predetto d.P.R. con la dichiarazione annuale, per l'anno successivo a quello di imposta, la predetta dichiarazione di inizio di attività con la contestuale opzione, al fine della applicazione del regime normale, è intempestiva in quanto idonea a produrre tale effetto soltanto a partire dall'anno successivo, non potendo le due diverse forme di opzione (quella effettuata con la dichiarazione annuale e quella effettuata con la dichiarazione di inizio di attività) avere una decorrenza innovativa diversa pur avendo identica finalità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)