Sez. 3 - , Ordinanza n. 16189 del 08/06/2023 (Rv. 668164 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notifica a mezzo PEC - Deposito in PCT dell’atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e inserimento dati identificativi delle ricevute nel file “datiAtto.xml” - Necessità - Omissione - Nullità - Ragioni - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - SANATORIA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva.
Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis com. 3, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)