Sez. L, Sentenza n. 6677 del 10/11/1983 (Rv. 431399 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DISCORDANZA FRA L'ATTO RESTITUITO E LA COPIA NOTIFICATA - CONSEGUENZE - DECADENZA A CARICO DI CHI HA CHIESTO LA NOTIFICA - PREVALENZA DELL'ORIGINALE - DECADENZA A CARICO DEL DESTINATARIO - PREVALENZA DELLA COPIA - ECCEZIONE DI DECADENZA DELLA CONTROPARTE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZE - CONTENUTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DISCORDANZA FRA L'ATTO RESTITUITO E LA COPIA NOTIFICATA - CONSEGUENZE - DECADENZA A CARICO DI CHI HA CHIESTO LA NOTIFICA - PREVALENZA DELL'ORIGINALE - DECADENZA A CARICO DEL DESTINATARIO - PREVALENZA DELLA COPIA - ECCEZIONE DI DECADENZA DELLA CONTROPARTE - ONERE DELLA PROVA - SPETTANZE - CONTENUTO.*
In caso di discordanza fra i dati emergenti dall'atto restituito a colui che ha chiesto la notificazione e quelli emergenti dalla copia dell'atto consegnato al destinatario, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del primo deve aversi riguardo all'originale a lui restituito, mentre, per stabilire se si sia verificata una decadenza a carico del secondo, deve aversi riguardo alla copia a lui consegnata, e, nel caso di difformità tra l'atto in proprio possesso e quello consegnato, incombe su colui che eccepisce la decadenza della controparte dal potere d'impugnazione l'Onere di proporre querela di falso, al fine di provare la falsità dei dati scritti sul documento in possesso della controparte. (Conf 262/76, mass n 378923).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 325
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)