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Sez. 1, Sentenza n. 12823 del 04/02/2026 Cc. (dep. 08/04/2026) Rv. 289737-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Detenzione domiciliare in favore di detenuto ultrasettantenne - Meritevolezza - Giudizio prognostico sulla pericolosità e sul rischio di recidiva - Rilievo delle pene accessorie perpetue inflitte al condannato - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289737-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, nel valutare la meritevolezza della detenzione domiciliare richiesta da soggetto ultrasettantenne a norma dell'art. 47-ter, comma 01, ord. pen., deve tenere conto, ai fini del giudizio prognostico sulla sua residua pericolosità e sul rischio di recidiva, dell'inflizione di pene accessorie perpetue idonee ad impedire la reiterazione del reato, trattandosi di elemento che incide sulla complessiva valutazione delle probabilità di successo della misura. (Fattispecie relativa a soggetto condannato per corruzione, nella quale la Corte ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva ravvisato il pericolo di recidiva, correlandolo al ritorno del detenuto nel luogo di commissione dei reati, senza svolgere alcuna considerazione in merito all'intervenuta inflizione delle pene accessorie dell'estinzione del rapporto di lavoro, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione).

Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 3, Costituzione art. 32, Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)