Sez. L, Sentenza n. 585 del 26/01/1981 (Rv. 411071 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - PREMIO AZIENDALE - ARTT 155 E 161 DEL CCNL 3 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMPUTABILITA DEL PREMIO AZIENDALE NEL CALCOLO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - PREMI DI OPEROSITA E DI LAVORAZIONE - PREMIO AZIENDALE - ARTT 155 E 161 DEL CCNL 3 LUGLIO 1970 PER I DIPENDENTI DA AZIENDE COMMERCIALI - INTERPRETAZIONE - CRITERI - COMPUTABILITA DEL PREMIO AZIENDALE NEL CALCOLO DELLA TREDICESIMA MENSILITA - CONDIZIONI.*
L'indagine del giudice del merito diretta a stabilire se il premio aziendale, previsto dagli artt 155 e 161 del CCNL 3 luglio 1970 per i dipendenti da aziende commerciali, debba essere computato anche nel calcolo della tredicesima mensilita, deve essere svolta tenendo presente tutte le altre clausole del contratto e, quindi, anche il precedente art 90 dello stesso contratto collettivo per il quale la tredicesima mensilita consiste in un importo pari ad una mensilita di retribuzione in atto, avendo riguardo al principio che la tredicesima mensilita costituisce corrispettivo differito dell'opera prestata, in cui vanno calcolati tutti quegli elementi legati all'effettiva prestazione di lavoro, e valutando se la previsione espressa della computabilita del premio per determinati casi (indennita di anzianita, ferie, malattia) non costituisca eccezione alla regola generale secondo cui il premio aziendale e dovuto soltanto in relazione ad effettive prestazioni e trova la sua causa sotto questo profilo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 03/07/1970 num. 90, Contr. Coll. 03/07/1970 num. 155, Contr. Coll. 03/07/1970 num. 161
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)