Sez. L, Sentenza n. 4265 del 20/07/1982 (Rv. 422240 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA POSSEDUTA - AMBITO DI EFFICACIA.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA O CLASSE DI STIPENDIO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA POSSEDUTA - AMBITO DI EFFICACIA.*
Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta - concesso in favore degli ex combattenti dall'art. 2 secondo comma della legge 24 maggio 1970 n. 336 - opera, ai sensi dell'art. 3 primo comma della legge 9 ottobre 1971 n. 824, nel limitato ambito della carriera di appartenenza, la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la distinzione del personale in dipendenti, funzionari e impiegati (nella specie, regolamento del Banco di Napoli), va intesa nel senso della carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro. (Conf 1255/82, mass n 419128; (Conf 257/82, mass n 417958; (Conf 1607/80, mass n 405187).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)