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Sez. L, Sentenza n. 1181 del 16/02/1984 (Rv. 433320 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - DIRITTO AL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE NELL'AMBITO DEL GRUPPO O CATEGORIE DI APPARTENENZA - SUSSISTENZA - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433320-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - DIRITTO AL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE NELL'AMBITO DEL GRUPPO O CATEGORIE DI APPARTENENZA - SUSSISTENZA - PASSAGGIO DA UN GRUPPO ALL'ALTRO - ESCLUSIONE.*

Ai fini della concessione del beneficio combattentistico di cui all'art. 2 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (conferimento della qualifica superiore a quella posseduta al momento della cessazione dal servizio), deve aversi riguardo alla carriera di appartenenza, la quale, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 ottobre 1971 n. 824, è da intendere - negli ordinamenti nei quali sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni - come quella che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi. Pertanto, ai fini suddetti, i dipendenti del Banco di Napoli - il cui regolamento prevede siffatta distinzione - hanno diritto al conseguimento della qualifica superiore nell'ambito del gruppo (o categoria) cui appartengono, con esclusione del passaggio da un gruppo all'altro, a nulla rilevando che, alla stregua del regolamento stesso, sia previsto tale passaggio, dal momento che lo sbarramento è creato dalla stessa legge in considerazione della normale e generale separazione di tali gruppi tra loro. (Conf 148/83, mass n 424960; (Conf 7021/82, mass n 424684; (Conf 6505/82, mass n 424124, prima parte; (Conf 4265/82, mass n 422240).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/1971 num. 824 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)