Sez. 3, Sentenza n. 17381 del 08/08/2007 (Rv. 598805 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE | Locazione di terreno ricadente in zona classificata come "agricola" - Utilizzazioni possibili - Ipotesi di previsione in contratto di utilizzazione del fondo per attività di istruzione di volo - Nullità del contratto di locazione per illiceità dell'oggetto - Esclusione - Fondamento.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE
In tema di locazione di immobili ad uso diverso da abitazione, la destinazione del fondo ad uso agricolo, nell'ambito della classificazione urbanistica della zona in cui é sito l'immobile, preclude l'utilizzazione del bene ad uso edilizio, ma non ad uso diverso che sia di per sé lecito e possibile. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, ha ritenuto insussistente la nullità del contratto di locazione, per l'attività di istruzione di volo, di un fondo ricadente in zona classificata come agricola, considerato che l'oggetto del contratto era riferibile alla prestazione e non al bene in sé, sicché si sarebbe dovuto ritenere la liceità di tale oggetto siccome non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico e con il buon costume, secondo quanto previsto dall'art. 1343 cod. civ., e stante la concreta possibilità di godimento dell'immobile secondo gli scopi e le modalità previste nel contratto, resa palese dalla motivazione del giudice "a quo").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)