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Sez. 1, Sentenza n. 4139 del 10/04/1995 (Rv. 491731 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI | Creditori (anteriori al fallimento) rimasti estranei alla procedura di concordato - Disciplina ex art. 135 legge fallimentare - Applicabilità.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491731-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI

L'art. 135 legge fall. - secondo cui il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo - si applica anche ai creditori (anteriori al fallimento), rimasti estranei alla procedura di concordato, dovendo tutti i creditori anteriori alla procedura concorsuale, anche se non concorrenti e a prescindere dal motivo della mancata presentazione dell'istanza di ammissione al passivo, ricevere il medesimo trattamento e subire la riduzione, stabilita nel concordato, nel pagamento del credito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)