Sez. L, Sentenza n. 8659 del 12/08/1993 (Rv. 483436 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione | Incensurabile in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'art. 136 C.C.N.L. del 1980 per il personale degli istituti di credito, in tema di soggetti legittimati a partecipare agli incontri periodici delle organizzazioni sindacali sui problemi relativi ai carichi di lavoro ed alle condizioni igienico ambientali.
Lavoro - Lavoro subordinato - Contratto collettivo - Interpretazione
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica negoziale. (Nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla Suprema Corte - ha ritenuto, con riferimento all'art. 136 del C.C.N.L. del 1980 per il personale degli istituti di credito, che prevede su iniziativa delle organizzazioni sindacali periodici incontri presso le aziende in cui dirigenti delle stesse organizzazioni facenti parte del personale prospettano problemi relativi ai carichi di lavoro e alle condizioni igienico ambientali, che tale clausola non limiti la partecipazione agli incontri ai soli dipendenti della stessa azienda, consentendo invece alle organizzazioni sindacali di inviare propri dirigenti facenti parte in genere del personale bancario, anche se dipendenti di altre aziende).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)